{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-217_2012-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111561&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "131101c158b8d927084604f4a41a83af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il parziale diniego di un'indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:28", "Checksum": "d50832a592834a5287e74c6cc9baaf2b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.217\nRegesto:\nReclamo contro il parziale diniego di un'indennità\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nClaudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 25/29.5.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 14.5.2012 emanata dal procuratore pubblico Nicola Respini con cui ha parzialmente respinto la sua richiesta di indennizzo (art. 429 CPP) (NLP __________); |\nrichiamate le osservazioni 31.5.2012 del magistrato inquirente, con cui si rimette al giudizio di questa Corte;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. A seguito di un controllo di Polizia (25.5.2011) avvenuto ad __________, frazione di __________, RE 1 è stato citato presso gli uffici della Polizia cantonale in quanto sospettato autore dei reati di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale ed impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Egli avrebbe infatti ospitato nella sua abitazione __________, cittadino iracheno senza permesso di soggiorno, e l’avrebbe assunto quale suo dipendente (inc. MP __________).\nb. In data 17.1.2012 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere nell’ambito del sopraindicato procedimento affermando che “(…) nel corso dell’inchiesta non sono emersi elementi concreti di reato imputabili a RE 1 (…)” (decreto di non luogo a procedere 17.1.2012, p. 1, NLP __________).\nc. Il 27.3.2012 RE 1 ha presentato al Ministero pubblico un’istanza di indennità giusta gli art. 429 ss. CPP postulando la rifusione di CHF 5'570.-- a titolo di indennità per ingiusto procedimento (CHF 6'392.56 dedotti CHF 1'000.-- già ricevuti a titolo di ripetibili per un reclamo presso questa Corte e CHF 180.-- a titolo di danno economico), oltre interessi di mora al 5% dal 27.3.2012 (istanza 27.3.2012, p. 4, AI 15).\nd.Con decisione 14.5.2012 il procuratore pubblico ha, in parte, respinto l’istanza sopraindicata riconoscendo unicamente CHF 2'405.-- (già dedotti CHF 1'000.-- di ripetibili) per spese legali (ritenendo la tariffa oraria di CHF 300.-- eccessiva al caso e riducendo alcune prestazioni). Il magistrato inquirente non ha per contro ammesso alcuna indennità per il danno economico esposto, pari a CHF 180.--, affermando che “(…) meritevoli di indennizzo sono solo le spese di una certa entità ma non gli inconvenienti minori, quali ad esempio l’obbligo di comparire una o due volte ad un’udienza (…)” (decisione 14.5.2012, p. 3).\ne. Con il presente gravame RE 1 chiede l’annullamento della succitata decisione e che gli venga riconosciuto un indennizzo pari a “(…) CHF 5'985 di onorario, CHF 379.70 di spese e trasferte e CHF 30.56 di IVA, dedotti i CHF 1'000 di ripetibili, per complessivi CHF 5'390.- (…)” (reclamo 25/29.5.2012, p. 7). A suo dire la tariffa oraria esposta dal suo avvocato, PR 1, pari a CHF 300.-- / ora sarebbe del tutto giustificata non essendo il caso di facile comprensione. Egli contesta inoltre le decurtazioni effettuate dal magistrato inquirente.\nf. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà – se necessario – in seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.\nCon il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame – inoltrato il 25/29.5.2012 – contro la decisione 14.5.2012 del procuratore pubblico con cui ha in parte negato un’indennità a RE 1 è tempestivo.\nIl reclamante, quale imputato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha parzialmente negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.\nLe esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.\nIl reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nGiusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:\na. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;\nb. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;\nc. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.\n"}