3); che PI 2, dal canto suo, con osservazioni 16/20.06.2012 ha esposto la sua versione in merito ai fatti accaduti, senza opporsi in modo alla presente richiesta (doc. 4); che, come visto in entrata, IS 1 ha rinunciato a presentare osservazioni di replica; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: