che l’eventuale accesso agli atti – limitato al rilievo dei dati utili ai fini della ricerca – potrà avvenire unicamente presso uffici messi a disposizione dal Tribunale penale cantonale, dal Ministero pubblico o presso il Palazzo di giustizia di Lugano; che IS 1 non potrà estrarre fotocopie, così come non potrà asportare atti/documenti dalla sede dell’esame degli atti; che la trattazione dei dati dovrà essere anonima; che IS 1, prima di iniziare il suo lavoro di ricerca, dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale s’impegna a rispettare il segreto d’ufficio; che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;