la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nei procedimenti penali finanziari riguardanti il periodo 2001-2011 e nel frattempo archiviati; che considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi inerente al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti gli interessati;