{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-213_2012-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111171&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f649c72c30c5da8966f2c870847e07f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.05.2012 60.2012.213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. studente universitario quale istante (interesse scientifico e pubblico)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:31", "Checksum": "b269a24d020a03b547e915bf0f2157d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.05.2012 60.2012.213\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. studente universitario quale istante (interesse scientifico e pubblico)\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 22/25.05.2012 presentata da\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti di procedimenti penali inerenti a reati finanziari riguardanti il periodo 2001-2011 e di estrapolare i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI; |\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche IS 1, studentessa di economia politica, chiede di poter visionare gli atti di procedimenti penali riguardanti reati finanziari inerenti agli anni 2001-2011 e di estrapolare i relativi dati anonimizzati dal sistema informatico AGITI per effettuare un’analisi statistica ed econometrica, ovverossia per redigere un rapporto statistico-descrittivo sull’evoluzione del criminale finanziario \"tipo\" presso la Sezione Reati economico-finanziari della Polizia cantonale (ove farà uno stage dal 25.06.2012) sotto la supervisione di __________ e per la sua tesi di Master presso l’Università di __________ (cfr., nel dettaglio, istanza 22/25.05.2012 e documentazione ivi annessa);\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nei procedimenti penali finanziari riguardanti il periodo 2001-2011 e nel frattempo archiviati;\nche considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi inerente al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti gli interessati;\nche in siffatte circostanze IS 1 è autorizzata da questa Corte ad accedere agli atti dei procedimenti penali finanziari nel frattempo archiviati inerenti agli anni 2001-2011 mediante il sistema informatico AGITI in uso al Ministero pubblico e, se del caso, in uso al Tribunale penale cantonale, e ad estrapolare i dati necessari per la sua ricerca, e ciò in forma anonimizzata;\nche nell’ipotesi in cui alcuni documenti non dovessero essere disponibili nel sistema informatico AGITI, per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 sfociati in un processo, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della sua cancelleria;\nche per i procedimenti penali finanziari inerenti agli anni 2001-2011 non sfociati in un atto d’accusa, l’accesso agli atti da parte di IS 1 potrà avvenire presso il Ministero pubblico, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della sua cancelleria/dei procuratori pubblici;\nche l’eventuale accesso agli atti – limitato al rilievo dei dati utili ai fini della ricerca – potrà avvenire unicamente presso uffici messi a disposizione dal Tribunale penale cantonale, dal Ministero pubblico o presso il Palazzo di giustizia di Lugano;\nche IS 1 non potrà estrarre fotocopie, così come non potrà asportare atti/documenti dalla sede dell’esame degli atti;\nche la trattazione dei dati dovrà essere anonima;\nche IS 1, prima di iniziare il suo lavoro di ricerca, dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale s’impegna a rispettare il segreto d’ufficio;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;\nche stante lo scopo della presente richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.\nPer questi motivi,\nvisto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}