la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante/querelante rispettivamente imputato) nei due procedimenti penali nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo; che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);