{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-210_2012-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111933&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5624bff343788a29d73be80504884884"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.06.2012 60.2012.210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante rispettivamente imputato quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:20", "Checksum": "6201bd4ba17e44d2a29b50783dbc1d20", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.06.2012 60.2012.210\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già denunciante/querelante rispettivamente imputato quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 12/24.05.2012 – completata l’11/15.06.2012 –presentata da\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere gli atti dei procedimenti penali di cui agli incarti MP __________ e DA __________ nel frattempo archiviati; |\npremesso che la richiesta datata 12.05.2012 è giunta al Ministero pubblico il 18.05.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23/24.05.2012, osservando di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche a seguito della denuncia/querela penale datata 13.03.2009 (spedita il 15.03.2009 e giunta al Ministero pubblico il 18.03.2009) sporta da IS 1 – completata il 24.03.2009 e il 2.04.2009 dinanzi alla polizia – nei confronti di __________, di __________ e contro ignoti per diverse ipotesi di reato in relazione ai fatti accaduti a __________ la sera dell’8.03.2009, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato in tre decreti distinti datati 27.04.2009 emanati dall’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo, segnatamente nel DA __________ a carico di __________ (ritenuto colpevole di vie di fatto, ma mandato esente da pena, ritenuto il comportamento sconveniente di IS 1 ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 CP, applicato per analogia), nel decreto di non luogo a procedere NLP __________ a carico di __________ (per le ipotesi di reato di aggressione, danneggiamento e minaccia) e infine nel decreto di non luogo a procedere NLP __________ a carico di __________ (per le ipotesi di reato di vie di fatto e di aggressione);\nche i citati decreti sono passati in giudicato;\nche l’1.03.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni in relazione ai fatti avvenuti nel periodo compreso tra il 28.02.2009 e l’1.03.2009 ai danni di __________ ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;\nche il suddetto decreto è passato in giudicato il 12.04.2010;\nche con la presente istanza – completata su richiesta di questa Corte con scritto 11/15.06.2012 – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, \"(…) dei documenti della denuncia penale a carico mio (…), del sig. __________ e della sig.ra __________ \" (istanze 12/24.05.2012 e 11/15.06.2012);\nche a suffragio della sua richiesta precisa di necessitare di copia di tale documentazione avendo smarrito l’intero incarto e dovendo sottoporlo al giudizio del suo patrocinatore (istanza 11/15.06.2012);\nche questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, __________, __________ e il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, essendo stato il qui istante parte (in qualità di denunciante/querelante rispettivamente di imputato) ai due procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati;\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante/querelante rispettivamente imputato) nei due procedimenti penali nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;\nche, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);\nche inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);\nche lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;\nche, nella fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, poiché i procedimenti penali di cui agli incarti MP __________ e DA __________ lo hanno interessato personalmente in veste di parte;\nche a ciò aggiungasi che egli necessita di tale documentazione per sottoporla al suo patrocinatore;\nche di conseguenza, tutti gli atti dell’incarto MP __________ e tutti gli atti dell’incarto DA __________, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;\nche non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte ai citati procedimenti penali nel frattempo archiviati.\nPer questi motivi,\nvisto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}