PI 2, che peraltro non si è opposto alla richiesta, ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza del Tribunale federale inerente a quest’ultimo; che in siffatte circostanze questa Corte autorizza il presidente della Corte di appello e di revisione penale a trasmettere all’IS 1 – in copia, in versione integrale e munita di timbro d’intimazione – la sentenza __________ datata 3.07.2007 emanata dal Tribunale federale inerente al dr. med. PI 2; che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni; che stante la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv.