95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi posti alla base della presente istanza e le competenze dell’Ufficio istante e considerata inoltre la LSan – è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv.