{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-198_2012-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111206&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6507bd6a3a7497fdcbb20de41258e29f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.198"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.06.2012 60.2012.198"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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DSS - Ufficio di sanità quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 7/14.05.2012 presentata dall’\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza allo scopo di poter evadere la pratica amministrativa in corso; |\npremesso che la richiesta datata 7.05.2012 è giunta alla Corte di appello e di revisione penale l’8.05.2012, che – per il tramite del suo presidente Giovanna Roggero-Will – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 11/14.05.2012, di cui si dirà in seguito;\nrichiamate le osservazioni 15/16.05.2012 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Corte, rilevando in ogni modo di non aver alcun fondato motivo per eventualmente opporsi all’accoglimento dell’istanza;\nrichiamate inoltre le osservazioni 23/24.05.2012 del dr. med. PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante le quali comunica di acconsentire all’invio di una copia integrale della sentenza menzionata dall’Ufficio istante;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con sentenza 21.09.2005 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ (in __________) ha riconosciuto PI 2 complice di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e autore colpevole di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti; in applicazione della pena, lo ha condannato a 7 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e al versamento di un risarcimento compensativo allo Stato di CHF 12'000.--, disponendo la confisca dello stupefacente e del denaro sotto sequestro;\nche il 12.12.2006 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso del condannato contro la sentenza di primo grado;\nche con sentenza 3.07.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico (nella misura della sua ammissibilità) e il ricorso per cassazione entrambi presentati da PI 2 (decisione TF __________);\nche la suddetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno in applicazione dell’art. 437 cpv. 2 CPP;\nche con scritto 7/8.05.2012 l’IS 1, per il tramite del suo capo ufficio, ha postulato alla Corte di appello e di revisione penale la trasmissione, in copia, della sentenza definitiva emanata dal Tribunale federale a carico del dr. med. PI 2 allo scopo di poter evadere la pratica amministrativa in corso, essendo pendente a suo carico un procedimento amministrativo (doc. 1.a);\nche con scritto 11/14.05.2012 il presidente della Corte di appello e di revisione penale, giudice Giovanna Roggero-Will, ha trasmesso, per competenza, a questa Corte la richiesta del 7/8.05.2012 dell’IS 1, precisando in particolare di aver inviato alla predetta autorità la sentenza richiesta in versione anonimizzata (reperibile su internet), ma che la stessa domanda la trasmissione, in copia, della sentenza nella sua versione integrale e munita di timbro d’intimazione (doc. 1 e doc. 1.b);\nche, come esposto in entrata, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Corte, rilevando in ogni modo di non aver alcun fondato motivo per eventualmente opporsi al accoglimento dell’istanza;\nche il dr. med. PI 2, dal canto suo, acconsente all’invio di una copia integrale della sentenza in questione;\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi posti alla base della presente istanza e le competenze dell’Ufficio istante e considerata inoltre la LSan – è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 prevalente sugli interessi personali del dr. med. PI 2, che peraltro non si è opposto alla richiesta, ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza del Tribunale federale inerente a quest’ultimo;\nche in siffatte circostanze questa Corte autorizza il presidente della Corte di appello e di revisione penale a trasmettere all’IS 1 – in copia, in versione integrale e munita di timbro d’intimazione – la sentenza __________ datata 3.07.2007 emanata dal Tribunale federale inerente al dr. med. PI 2;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;\nche stante la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LSan ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}