{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-193_2012-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111105&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fb67d0cd00d4de2d56f1159c6055bd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.193"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.193"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:30", "Checksum": "11216c41d326396924cede297342a10f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.193\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 25.04./9.05.2012 – completata su richiesta di questa Corte il 21/22.05.2012 – presentata dalla\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere la trasmissione di un incarto penale nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria appellabile di cui all’incarto __________; |\npremesso che la richiesta datata 25.04.2012 è stata inviata al Ministero pubblico (cui è giunta il 26.04.2012), che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 9.05.2012, comunicando parimenti di non opporsi alla trasmissione alla Pretura degli atti richiamati;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con esposto 1/2.03.2010 la PI 4, __________ (rappr. da __________), ora PI 4 (cfr. estratto RC), per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, ha sporto querela penale contro ignoti facenti capo all’__________, per l’ipotesi di sottrazione di energia giusta l’art. 142 cpv. 1 CP, sostenendo in particolare che il 26.06.2009 sarebbero state riscontrate alcune anomalie al sistema di distribuzione della corrente elettrica nella sala comandi della seggiovia dell’__________ (presso gli impianti di risalita di __________) e che ignoti facenti capo all’__________ avrebbero (e ciò da diversi anni) sottratto e tuttora sottraggono indebitamente energia elettrica all’impianto della PI 4 (querela penale 1/2.03.2010, p. 2, AI 1 – inc. MP __________);\nche – esperite le indagini preliminari ai sensi del CPP TI mediante in particolare l’allestimento di una perizia (su incarico del magistrato inquirente) datata 28.09.2010 (AI 18) e del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 10.11.2010 [da cui emerge che gli ignoti sono stati identificati nel PI 3, con sede a __________, rappresentato dal suo presidente __________ (AI 21)] – con decisione 30.04.2012 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla predetta querela nei confronti di __________, non risultando adempiuti gli elementi soggettivi del reato ipotizzato (NLP __________ – inc. MP __________);\nche avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP ed è quindi passato in giudicato;\nche presso la Pretura istante è pendente una procedura civile ordinaria appellabile di cui all’incarto __________ promossa dalla PI 2, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro il PI 3, __________ (patr. da: avv. __________, __________), avente quale oggetto \"(…) l’attribuzione in proprietà – ex art. 673 CC - previo pagamento al PI 3 di un’indennità, di alcune superfici di proprietà di quest’ultimo, sulle quali sono state edificate delle infrastrutture ad opera delle __________, nella cui liquidazione l’attrice ha rilevato il diritto di far valere la pretesa in giudizio\" (scritto di complemento 21/22.05.2012 della IS 1, doc. 3);\nche il pretore, su richiesta della parte convenuta, ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato (scritto di complemento 21/22.05.2012 della IS 1, doc. 3; richiamo documenti 25.04.2012, doc. 1.a);\nche con la presente istanza – completata con scritto 21/22.05.2012 su richiesta 16.05.2012 di questa Corte – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale riguardante le parti della causa civile;\nche a suffragio della sua richiesta, dopo aver spiegato l’oggetto della vertenza civile (di cui si è detto poc’anzi), precisa che \"(…). Il contesto di cui è chiesto il richiamo penale si inserisce nei fatti oggetto di causa ed appare pertinente al fine di giungere, come spero, a trovare un accordo bonale tra le parti\" (scritto di complemento 21/22.05.2012 della IS 1, doc. 3);\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;"}