che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera