95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che la documentazione prodotta dalla qui istante non è, in effetti, sufficiente per dimostrare l’effettivo grado di parentela tra la qui istante e ┼__________ (cfr., al proposito, doc. 4.a –doc. 4.f); che dai fatti accaduti e dalla condanna di ┼_