{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-182_2012-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111657&nX40_KEY=4711126&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1b0976631bfba07bf127c5b66150d56e"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2012.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.08.2012 60.2012.182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. terzo (parente dell'imputata deceduta) quale istante (istanza respinta)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:36:57", "Checksum": "a35796b26ef8d3d0ea70b146f721bff4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.08.2012 60.2012.182\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. terzo (parente dell'imputata deceduta) quale istante (istanza respinta)\n\nsedente per statuire sull’istanza 25.04./4.05.2012 presentata da\npremesso che la richiesta datata 25.04.2012 è giunta al Tribunale penale cantonale il 30.04.2012, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 3/4.05.2012, senza formulare osservazioni in merito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di poter accedere alla sentenza emanata dalla Corte delle assisi criminali il 13.04.1921 inerente alla persona di ____________________);\nche a suffragio della sua richiesta precisa che desidererebbe \"(…) accedere a questo importante documento, nell’ambito della ricostruzione che sto effettuando, a scopo e titolo personale, della storia di famiglia. Conoscere le motivazioni della corte, mi sarebbe utile per capire come furono recepiti e valutati i numerosi elementi emersi nel corso del processo, da parte di chi conosceva i fatti e poté udire direttamente le testimonianze di diversi testimoni\" (istanza 25.04./4.05.2012, doc. 1.a);\nche con scritto 23.05.2012 (sollecitato il 9.07.2012) questa Corte ha chiesto alla qui istante di produrre un documento attestante il suo grado di parentela con __________ (doc. 2 e doc. 3);\nche con lettera 17/20.07.2012 IS 1 afferma in particolare di non essere in grado di produrre un atto ufficiale attestante il legame di parentela con la sua prozia ┼__________ (nata il __________ e deceduta il __________) e sorella di suo nonno (nato il __________), producendo copia di alcuni documenti che attesterebbero i legami esistenti tra ┼__________ e la qui istante (doc. 4);\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche la documentazione prodotta dalla qui istante non è, in effetti, sufficiente per dimostrare l’effettivo grado di parentela tra la qui istante e ┼__________ (cfr., al proposito, doc. 4.a –doc. 4.f);\nche dai fatti accaduti e dalla condanna di ┼__________, nel frattempo deceduta, sono comunque trascorsi oltre novant’anni;\nche non va inoltre dimenticato il diritto all’oblio della persona che ha subito la condanna, anche se nel frattempo è deceduta, e dei di lei eventuali eredi;\nche va in ogni modo rilevato che la sentenza richiesta inerente alla persona di ┼__________ e trasmessa a questa Corte, in copia, dal Tribunale penale cantonale è purtroppo per la maggior parte difficilmente leggibile essendo stata emanata nel lontano 1921;\nche in siffatte circostanze a giudizio di questa Corte non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1 prevalente sugli interessi personali di ┼__________ rispettivamente dei suoi eventuali eredi per poter accedere alla sua sentenza di condanna del 13.04.1921;\nche l’istanza deve dunque essere respinta;\nche stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}