95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dalla Commissione istante nella sua richiesta e la finalità perseguita e considerato il contenuto della sentenza di condanna 21.07.2005 (inc. TPC __________), l’art. 20 cpv.