"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti nella presente istanza (da cui emerge che l’Ufficio istante deve esaminare la richiesta di PI 2 di essere posto nuovamente al beneficio di una rendita AI) e richiamati in particolare l’art. 57 lit.