5b)"; che gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG; che tenuto conto di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame – ritenuti in particolare i motivi addotti dall’IS 1 nella sua richiesta, la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti degli incarti penali inerenti a PI 2 – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante che prevale sugli interessi personali di PI 2 ad esaminare gli atti degli incarti penali nel frattempo archiviati inerenti a quest’ultimo e trasmessi dal Ministero pubblico a questa Corte, e ciò limitatamente agli incarti MP _