1 LIFD); che sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e i delitti fiscali [art. 186 LIFD (frode fiscale) e art. 187 LIFD (appropriazione indebita d’imposte alla fonte)] (art. 190 cpv. 2 LIFD); che le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD, ogni informazione necessaria per la sua applicazione (art. 195 LIFD in relazione all’art. 112 cpv. 1 frase 1 LIFD); che l’art. 112 cpv.