95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che nella fattispecie in esame – stante la decisione 7.04.2011 (inc. CRP __________) di questa Corte e la finalità della richiesta dell’autorità istante in considerazione delle sue competenze (art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv.