{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-175_2012-05-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111079&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d3959b9056aaf84cf704a5356bb6a639"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.175"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 22.03./24.04.2012 – completata il 26.04.2012 –presentata dalla\n|\n|\nIS 1 rappr. da: avv. |\n|\n|\ntendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di alcuni incarti penali (nel frattempo archiviati) e la trasmissione di eventuali ulteriori decisioni emanate a carico dell’avv. PI 2; |\npremesso che la richiesta datata 22.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 23.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 24.04.2012, preavvisandola favorevolmente;\nrichiamato lo scritto di complemento 26.04.2012 dell’autorità istante e le osservazioni 21.05.2012 dell’avv. PI 2, di cui si dirà in seguito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con sentenza 7.04.2011 questa Corte ha accolto (ai sensi dei considerandi) l’istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata il 25.01./25.02.2011 dalla IS 1, per il tramite della sua segretaria avv. __________ (in cui ha postulato di ottenere la trasmissione di alcune decisioni emanate a carico dell’avv. PI 2), ed ha deciso di trasmetterle, in copia, i decreti di non luogo a procedere 29.11.2010 (NLP __________), 27.12.2010 (NLP __________) e 7.01.2011 (NLP __________), nonché le decisioni 16.02.2011 (inc. CRP __________), 16.02.2011 (inc. CRP __________) e 23.03.2011 (inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali / della Corte dei reclami penali;\nche con istanza datata 22.03.2012 inviata al Ministero pubblico (cui è giunta il giorno successivo) la IS 1 ha domandato al procuratore pubblico di comunicare lo stadio dei procedimenti penali inerenti all’avv. PI 2 in cui la medesima è parte denunciata e di concederle l’accesso agli atti degli incarti MP __________, MP __________, MP __________, MP __________ e MP __________;\nche con scritto 24.04.2012 il procuratore pubblico ha trasmesso, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte la suddetta istanza, preavvisando favorevolmente la richiesta, trasmettendo parimenti gli incarti NLP __________ (composto dagli inc. MP __________ e MP __________), NLP __________ (inc. MP __________) e NLP __________ (inc. MP __________) nel frattempo archiviati;\nche con scritto 26.04.2012 la IS 1, richiamando la sua istanza datata 22.03.2012 e la decisione 7.04.2011 (inc. CRP __________) emanata da questa Corte, ha precisato che \"(…). La nostra istanza 22 marzo 2012, salvo altri procedimenti che attualmente fossero pendenti davanti alla CRP, è riferita agli stessi incarti sopra citati [ndr: riferendosi agli incarti penali di cui le sono state trasmesse i decreti/le decisioni unitamente alla sentenza 7.04.2011 (inc. CRP __________)] ed è quindi già stata accolta e va dunque intesa quale richiesta di ricevere le eventuali decisioni che fossero ulteriormente state emesse da Autorità superiori, a seguito di impugnativa\" (scritto 26.04.2012, doc. 3);\nche l’avv. PI 2, dal canto suo, chiede di respingere la richiesta di accedere agli atti riguardo agli incarti MP __________ e MP __________ \"(….), stante, inter alia, la circostanza che detti procedimenti sono collegati e compenetranti con gli incarti ancora sotto inchiesta giudiziaria (INC.__________, INC.__________, INC.__________), ovvero coperti da segreto istruttorio, da una parte, e dall’altra parte, che la IS 1 può attendere l’esito di tali procedimenti, per un quadro più completo della situazione, nell’interesse di tutti, non ravvisando alcuna urgenza\" (osservazioni 21.05.2012, doc. 6);\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nella fattispecie in esame – stante la decisione 7.04.2011 (inc. CRP __________) di questa Corte e la finalità della richiesta dell’autorità istante in considerazione delle sue competenze (art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv. 4 LAvv) – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui diritti personali dell’avv. PI 2 ad esaminare anzitutto tutti gli atti del procedimento penale sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere 29.11.2010 [inc. NLP __________ (inc. MP __________) del Ministero pubblico] a seguito della di lei denuncia/querela 12/13.08.2010 sporta nei confronti dell’avv. __________, di __________ e dell’avv. __________ per diverse ipotesi di reato e nei confronti del pretore __________ e di dipendenti della società __________ per l’ipotesi di reato di violazione di domicilio, decreto che è poi stato impugnato all’allora Camera dei ricorsi penali, la quale con giudizio 16.02.2011 (inc. CRP __________) ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 10.12.2010 inoltrata dall’avv. PI 2; con sentenza 7.02.2012 il Tribunale federale ha infine respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato da quest’ultima avverso la decisione dell’allora CRP (inc. TF __________);"}