che stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è respinta. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera