{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-171_2012-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111249&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fc84985f0304ac425be153557f4ef2d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.06.2012 60.2012.171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):\n\"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).\nCome già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).\nLa giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)\";\nche gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;\nche nella fattispecie in esame – stante il contenuto dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato inerente, tra l’altro, alla persona di PI 1 – a giudizio di questa Corte non è adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’IS 1 prevalente sugli interessi personali di quest’ultimo ad esaminare gli atti del citato incarto, poiché concerne altre persone / altre società che non sono indicate nella presente richiesta ed il suo contenuto esula dalla presente istanza, essendo la fattispecie estranea al contesto ricercato dall’IS 1;\nche in siffatte circostanze l’istanza deve essere respinta;\nche stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}