tali informazioni devono essere fornite gratuitamente; su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all’Amministrazione federale delle contribuzioni (cpv. 2); un’informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti oppure se l’informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata; il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato (cpv. 3)], che, come visto, è applicabile per analogia (art. 62 cpv. 2 LIVA). 5. Questa Corte – considerati in particolare le diverse istanze ex art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv.