esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali (cpv. 1); le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge e per la riscossione dell’imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente;