del rimanente, in materia d’assistenza sono applicabili gli articoli 43–48 CPP (cpv. 3)], l’art. 114 LD [secondo cui l’Amministrazione delle dogane e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell’adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente (cpv. 1); le autorità svizzere comunicano all’Amministrazione delle dogane dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti ch’essa deve applicare (cpv.