Gli articoli 68-70, 73-75 e 79 LIVA sono applicabili per analogia (art. 62 cpv. 2 LIVA). Circa la consultazione degli atti l’istante richiama l’art. 30 DPA inerente all’assistenza fra le autorità [che prevede, tra l’altro, che le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono prestare assistenza, nell’espletamento dei loro compiti, alle autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali amministrative; esse devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni occorrenti e concedere loro di prendere visione degli atti ufficiali che possono avere importanza per il procedimento penale (cpv.