2)] e il previgente art. 88 LIVA, che dall’1.01.2010 è stato sostituito dall’art. 103 cpv. 2 LIVA (secondo cui l’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull’acquisto spetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni, quella in materia di imposta sull’importazione all’Amministrazione federale delle dogane), essendo stata abrogata la LIVA del 2.09.1999 e sostituita dalla LIVA del 12.06.2009 (entrata in vigore l’1.01.2010). Giova altresì evidenziare che l’imposta sull’importazione è riscossa dall’Amministrazione delle dogane, che emana le disposizioni e le decisioni necessarie (art. 62 cpv.