calcolata sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. (…)" e che "(…). Sulla fattura il fornitore estero deve indicare il prezzo di vendita previsto o che intende realizzare", adducendo parimenti di essere competente per il perseguimento delle citate infrazioni [art. 128 LD e art. 88 (v)LIVA (art. 103 cpv. 2 LIVA)] e di aver avviato un’inchiesta penale a carico di PI 3 e di PI 4 (istanza 11.11.2011/18.01.2012, p. 1 e 2, doc. 1.b). Il procuratore pubblico e il Tribunale penale cantonale non hanno formulato osservazioni nei loro rispettivi scritti di trasmissione per competenza della presente istanza. 3. L’art. 62 cpv.