{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-16_2012-02-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110522&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17a34088555d6256ba26e706c7a7840a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.02.2012 60.2012.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Amministrazione federale delle dogane - Sezione antifrode doganale quale istante (decisione di principio)\n\n\nCirca la consultazione degli atti l’istante richiama l’art. 30 DPA inerente all’assistenza fra le autorità [che prevede, tra l’altro, che le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono prestare assistenza, nell’espletamento dei loro compiti, alle autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali amministrative; esse devono segnatamente comunicare loro tutte le informazioni occorrenti e concedere loro di prendere visione degli atti ufficiali che possono avere importanza per il procedimento penale (cpv. 1); l’assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente l’autorità richiesta nell’esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati giusta gli articoli 171–173 CPP devono essere serbati (cpv. 2); del rimanente, in materia d’assistenza sono applicabili gli articoli 43–48 CPP (cpv. 3)], l’art. 114 LD [secondo cui l’Amministrazione delle dogane e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell’adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente (cpv. 1); le autorità svizzere comunicano all’Amministrazione delle dogane dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti ch’essa deve applicare (cpv. 2)] e infine l’art. 75 LIVA inerente all’assistenza amministrativa [che sancisce in particolare che le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali (cpv. 1); le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge e per la riscossione dell’imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente; su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all’Amministrazione federale delle contribuzioni (cpv. 2); un’informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti oppure se l’informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata; il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato (cpv. 3)], che, come visto, è applicabile per analogia (art. 62 cpv. 2 LIVA).\n5. Questa Corte – considerati in particolare le diverse istanze ex art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG) presentate dalla qui istante all’allora Camera dei ricorsi penali (sentenza 25.01.2010, inc. CRP 60.2009.390; sentenza 25.11.2009, inc. CRP 60.2009.310; sentenza 14.10.2008, inc. CRP 60.2008.240 e 22.03.2007, inc. CRP 60.2007.48) e la presente richiesta, le competenze conferite all’Amministrazione federale delle dogane dalle Leggi federali (tra cui l’art. 128 LD, l’art. 103 cpv. 2 LIVA, l’art. 40 cpv. 2 LIAut e l’art. 43 cpv. 2 LImT) nonché il tenore degli art. 30 DPA, art. 114 LD e art. 75 LIVA – ritiene di dover emanare una decisione di principio.\nLa Corte dei reclami penali riconosce, di principio, all’IS 1 – quale autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni in applicazione delle Leggi federali (tra cui figurano in particolare l’art. 128 LD, l’art. 103 cpv. 2 LIVA, l’art. 40 cpv. 2 LIAut e l’art. 43 cpv. 2 LImT) e del DPA – un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG per poter esaminare (e se, del caso, fotocopiare) gli atti di procedimenti penali conclusi utili ai fini delle sue incombenze direttamente presso le autorità penali ticinesi (ovverossia presso il Ministero pubblico, il Tribunale penale cantonale, la Pretura penale, la Corte di appello e di revisione penale e questa Corte), senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, dimostrando nondimeno l’esistenza di una connessione tra i suoi obblighi di competenza (perseguire/giudicare le infrazioni previste dalle leggi federali) e i fatti oggetto del procedimento penale concluso (di cui chiede la compulsazione degli atti).\nIn caso di dubbio l’IS 1, può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la richiesta, per competenza, a questa Corte in applicazione della predetta disposizione."}