{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-16_2012-02-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110522&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17a34088555d6256ba26e706c7a7840a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.02.2012 60.2012.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Amministrazione federale delle dogane - Sezione antifrode doganale quale istante (decisione di principio)\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 11.11.2011/18.01.2012 presentata dall’\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti dell’incarto penale TPC __________ nel frattempo archiviato; |\npremesso che la richiesta datata 11.11.2011 è stata inviata al Ministero pubblico (ndr: non è dato a sapere quando è ivi giunta), che – per il tramite del procuratore pubblico Natalia Ferrara Micocci, a seguito del sollecito 16/17.01.2012 da parte dell’istante – l’ha trasmessa (erroneamente) il 17.01.2012 al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 17/18.01.2012, senza formulare osservazioni in merito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Il 22.09.2011 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato PI 3 e PI 4, cittadini __________, venditori ambulanti di tappeti, autori colpevoli di ripetuta truffa aggravata (perpetrata mediante le modalità dell’Enkeltrickbetrug e del Teppichbetrug) ed ha condannato PI 3 alla pena detentiva di dodici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e ne ha disposto la liberazione (richiamando l’art. 231 cpv. 2 CPP), e PI 4 alla pena detentiva di quindici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), decidendo parimenti di mantenerlo in carcerazione di sicurezza giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP e meglio come descritto nella sentenza di condanna di cui all’incarto TPC __________.\nLa predetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno in applicazione dell’art. 437 cpv. 2 CPP.\n2. Con la presente istanza – trasmessa, come visto in entrata, per competenza a questa Corte – l’IS 1 (di seguito IS 1), richiamando gli art. 30 DPA, art. 114 LD e art. 75 LIVA, chiede l’autorizzazione a consultare gli atti del succitato procedimento penale (nel frattempo archiviato) con la facoltà di estrarne delle copie.\nA suffragio della sua richiesta l’IS 1 precisa in particolare che nell’ambito del suddetto procedimento penale le è stata richiesta assistenza amministrativa riguardo agli aspetti doganali \"(…) delle immissioni in libera pratica di tappeti da parte della ditta __________ di __________ \" (ndr. cfr., al proposito, AI 22 e AI 27 – inc. MP __________), che \"per quanto è a nostra conoscenza PI 3 e PI 4 attuavano i loro raggiri contattando i potenziali clienti da porta in porta, ovvero con un sistema di vendita ambulante\", che \"le informazioni attualmente in nostro possesso (ndr: l’11.11.2011), purtroppo, non chiarificano la provenienza della merce oggetto della truffa e l’eventuale liceità dell’immissione in libera pratica nel territorio doganale svizzero\", che l’immissione in libera pratica di merce in elusione dei controlli doganali oppure la dichiarazione di un valore inferiore a quello reale configurerebbero un’infrazione alla LD e alla LIVA, che \"(…) l’imposta sull’importazione è calcolata sul valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero. (…)\" e che \"(…). Sulla fattura il fornitore estero deve indicare il prezzo di vendita previsto o che intende realizzare\", adducendo parimenti di essere competente per il perseguimento delle citate infrazioni [art. 128 LD e art. 88 (v)LIVA (art. 103 cpv. 2 LIVA)] e di aver avviato un’inchiesta penale a carico di PI 3 e di PI 4 (istanza 11.11.2011/18.01.2012, p. 1 e 2, doc. 1.b).\nIl procuratore pubblico e il Tribunale penale cantonale non hanno formulato osservazioni nei loro rispettivi scritti di trasmissione per competenza della presente istanza.\n3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n4. Ora, per quanto concerne la sua competenza, l’istante invoca l’art. 128 LD [secondo cui le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la LD e il DPA (cpv. 1) e l’Amministrazione delle dogane è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (cpv. 2)] e il previgente art. 88 LIVA, che dall’1.01.2010 è stato sostituito dall’art. 103 cpv. 2 LIVA (secondo cui l’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull’acquisto spetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni, quella in materia di imposta sull’importazione all’Amministrazione federale delle dogane), essendo stata abrogata la LIVA del 2.09.1999 e sostituita dalla LIVA del 12.06.2009 (entrata in vigore l’1.01.2010).\nGiova altresì evidenziare che l’imposta sull’importazione è riscossa dall’Amministrazione delle dogane, che emana le disposizioni e le decisioni necessarie (art. 62 cpv. 1 LIVA). Gli organi dell’Amministrazione delle dogane hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 68-70, 73-75 e 79 LIVA sono applicabili per analogia (art. 62 cpv. 2 LIVA)."}