che il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze; che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni; che stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera