{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-160_2012-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111242&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16c49362b840414009fa46849d57d9c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.06.2012 60.2012.160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Amministrazione federale delle contribuzioni AFC quale istante\n\n\nche l’art. 112 cpv. 1 LIFD si prefigge di favorire la collaborazione più ampia possibile tra le autorità (decisione TF 2C_806/2011 del 20.03.2012 consid. 3; DTF 134 II 318 consid. 6.1.);\nche inoltre l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________, __________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:\n\"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).\nQuesta Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):\n\"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).\nCome già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).\nLa giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)\";\nche gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;\nche tenuto conto di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame – ritenuti in particolare i motivi addotti dall’IS 1 nella sua richiesta, la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti degli incarti penali inerenti a PI 1 – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante che prevale sugli interessi personali di PI 1 ad esaminare gli atti degli incarti penali nel frattempo archiviati inerenti a quest’ultimo, che sono stati trasmessi dal Ministero pubblico a questa Corte, segnatamente gli incarti MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________ e MP __________ (inc. CRP __________) nel frattempo archiviati e gli incarti MP __________, MP __________, MP __________ e MP __________ (inc. CRP __________) nel frattempo archiviati, potendo essere potenzialmente utili ai fini delle sue incombenze;\nche di conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte autorizza un funzionario dell’IS 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico di Lugano, gli atti degli incarti penali MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________, MP __________ e MP __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore generale John Noseda, compatibilmente con i suoi impegni;\nche il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;\nche stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}