che di conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte autorizza un funzionario dell’IS 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico di Lugano, gli atti dell’incarto penale MP __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, compatibilmente con i suoi impegni; che il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze; che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni; che stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra norma applicabile,