{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-157_2012-06-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111241&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "52086df9159dc014a0fe3916247d743d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.06.2012 60.2012.157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):\n\"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).\nCome già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).\nLa giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)\";\nche gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;\nche tenuto conto di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame – ritenuti in particolare i motivi addotti dall’IS 1 nella sua richiesta, la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale MP __________ inerente alla (già) __________ e al suo AU PI 1 – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante che prevale sugli interessi personali di PI 1 ad esaminare gli atti dell’incarto penale in questione nel frattempo archiviato (trasmesso dal Ministero pubblico a questa Corte), potendo essere potenzialmente utili ai fini delle sue incombenze;\nche a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;\nche di conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte autorizza un funzionario dell’IS 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico di Lugano, gli atti dell’incarto penale MP __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, compatibilmente con i suoi impegni;\nche il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;\nche stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}