gli stessi si sarebbero inoltre "(…) serviti di numerosi rendiconti falsi commettendo così il reato di frode fiscale (art. 186 LIFD)" e che “(…). Principalmente i presunti reati fiscali riguarderebbero la mancata registrazione contabile di cifre d’affari e quindi di utili“ (istanza 12.03./17.04.2012, p. 2, doc. 1.a); che, come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte; che PI 1, dal canto suo, non si è opposto alla richiesta; che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.