Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.