Inoltre, è pacifico (anche per la reclamante) che l’unico modo per contestare la precedente decisione 9.6.2011 sia l’inoltro di un’istanza di revisione: la via del reclamo non può assurgere a mezzo di revisione camuffata. Infine, in quanto non contesta direttamente la decisione impugnata, ma una precedente, il reclamo non rispetta le esigenze in materia di motivazione giusta l’art. 385 cpv. 1 lit. b CPP: difetto peraltro non sanabile giusta l’art. 385 cpv. 2 CPP.