2.6. Simile modo d’agire è contrario anzitutto alle norme generali sul reclamo, e assurge a manifesto abuso della via ricorsuale del reclamo. Anzitutto nel gravame, riguardo la decisione precedente (del 9.6.2011), non sono eccepiti - quali questioni pregiudiziali - difetti materiali o formali della decisione 9.6.2011 di gravità tali da comprometterne la validità e la regolare crescita in giudicato. Per ammissione medesima della reclamante, ella ha ricevuto la decisione, che non è stata impugnata in nessun modo. Inoltre, è pacifico (anche per la reclamante) che l’unico modo per contestare la precedente decisione 9.6.2011 sia l’inoltro di un’istanza di revisione: