j. Con scritto di replica del 25/26.4.2012, la reclamante ribadisce di aver preso contatto con l’autorità dopo la decisione del 9.6.2011, ma di non aver ricevuto indicazioni sulla modalità di impugnazione. La decisione del 4.4.2012 è da annullare in quanto si fonda sulla viziata decisione del 9.6.2012. in diritto 1. Con decreto 20.4.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al gravame il postulato effetto sospensivo. 2. 2.1. La Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv. 1 CPP – designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura. Giusta l’art. 10 cpv.