Nel merito, ricostruito quanto successo, il giudice dei provvedimenti coercitivi rileva come non ci sia nulla di incompleto, di inesatto o di inadeguato nella decisione del 4.4.2012. Non ci sono perciò motivi per annullare la decisione impugnata. i. Nelle proprie osservazioni del 19.4.2012, il procuratore pubblico si limita ad osservare la regolare notificazione della decisione del 9.6.2011 e l’assenza di contatti della reclamante con persone del Ministero pubblico a seguito della stessa decisione.