il giudice dei provvedimenti coercitivi eccepisce la ricevibilità del reclamo, in quanto il gravame non censura la decisione impugnata del 4.4.2012, ma bensì critica la precedente decisione 9.6.2011 del Ministero pubblico, oggetto della contestuale istanza di revisione. Nel merito, ricostruito quanto successo, il giudice dei provvedimenti coercitivi rileva come non ci sia nulla di incompleto, di inesatto o di inadeguato nella decisione del 4.4.2012.