g.Contestualmente, la reclamante ha presentato un’istanza di revisione alla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d’appello contro la decisione giudiziaria indipendente del 9.6.2011 del Ministero pubblico. h.Nelle proprie osservazioni del 19.4.2012, il giudice dei provvedimenti coercitivi eccepisce la ricevibilità del reclamo, in quanto il gravame non censura la decisione impugnata del 4.4.2012, ma bensì critica la precedente decisione 9.6.2011 del Ministero pubblico, oggetto della contestuale istanza di revisione.