{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-148_2012-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110993&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f654d0318a83d4a7844a64fc62bbbd64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2012 60.2012.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:25", "Checksum": "151ab52df783aa1e9fb7c3891d9b19b5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2012 60.2012.148\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena\n\n\nh.Nelle proprie osservazioni del 19.4.2012, il giudice dei provvedimenti coercitivi eccepisce la ricevibilità del reclamo, in quanto il gravame non censura la decisione impugnata del 4.4.2012, ma bensì critica la precedente decisione 9.6.2011 del Ministero pubblico, oggetto della contestuale istanza di revisione.\nNel merito, ricostruito quanto successo, il giudice dei provvedimenti coercitivi rileva come non ci sia nulla di incompleto, di inesatto o di inadeguato nella decisione del 4.4.2012. Non ci sono perciò motivi per annullare la decisione impugnata.\ni. Nelle proprie osservazioni del 19.4.2012, il procuratore pubblico si limita ad osservare la regolare notificazione della decisione del 9.6.2011 e l’assenza di contatti della reclamante con persone del Ministero pubblico a seguito della stessa decisione.\nj. Con scritto di replica del 25/26.4.2012, la reclamante ribadisce di aver preso contatto con l’autorità dopo la decisione del 9.6.2011, ma di non aver ricevuto indicazioni sulla modalità di impugnazione. La decisione del 4.4.2012 è da annullare in quanto si fonda sulla viziata decisione del 9.6.2012.\nin diritto\n1. Con decreto 20.4.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al gravame il postulato effetto sospensivo.\n2. 2.1.\nLa Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv. 1 CPP – designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura.\nGiusta l’art. 10 cpv. 1 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) il giudice dell’applicazione della pena – funzione esercitata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 cpv. 1 LOG) – è competente, tra l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (lit. h) e le deroghe alle forme di esecuzione a’ sensi dell’art. 80 CP (lit. h) e ad emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k).\nContro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP a questa Corte nei casi dell’art. 10 cpv. 1 lit. c)-k) LEPM (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), autorità che statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure quando lo prevede la legge (art. 62 cpv. 3 LOG).\n2.2.\nCon il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n2.3.\nIl gravame – inoltrato il 16.4.2012 a questa Corte – contro la decisione 4.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, è tempestivo.\nIn quanto diretto contro una decisione di collocamento iniziale, il gravame sarebbe di principio proponibile, con riserva di quanto si dirà riguardo alla motivazione ed al contenuto.\nRE 1, quale condannata e persona contro la quale è diretta la decisione impugnata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.\n2.4.\nGiusta l’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami vanno presentati e motivati per iscritto. Per quanto attiene alle esigenze riguardo alla motivazione, occorre far riferimento alla norma contenuta nelle disposizioni generali in materia di ricorso. L’art. 385 cpv. 1 CPP richiede che il ricorso, per essere motivato, debba indicare con precisione i punti della decisione che si intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione, nonché i mezzi di prova invocati.\n2.5.\nNel presente caso, l’intera motivazione del ricorso 16.4.2012 verte non sulla decisione 4.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, bensì sulla precedente decisione del 9.6.2011 del Ministero pubblico.\nSi ricorre contro la decisione 4.4.2012 di collocamento per contestare la decisione giudiziaria indipendente successiva del 9.6.2011.\n2.6.\nSimile modo d’agire è contrario anzitutto alle norme generali sul reclamo, e assurge a manifesto abuso della via ricorsuale del reclamo.\nAnzitutto nel gravame, riguardo la decisione precedente (del 9.6.2011), non sono eccepiti - quali questioni pregiudiziali - difetti materiali o formali della decisione 9.6.2011 di gravità tali da comprometterne la validità e la regolare crescita in giudicato. Per ammissione medesima della reclamante, ella ha ricevuto la decisione, che non è stata impugnata in nessun modo.\nInoltre, è pacifico (anche per la reclamante) che l’unico modo per contestare la precedente decisione 9.6.2011 sia l’inoltro di un’istanza di revisione: la via del reclamo non può assurgere a mezzo di revisione camuffata.\nInfine, in quanto non contesta direttamente la decisione impugnata, ma una precedente, il reclamo non rispetta le esigenze in materia di motivazione giusta l’art. 385 cpv. 1 lit. b CPP: difetto peraltro non sanabile giusta l’art. 385 cpv. 2 CPP.\n2.7.\nPer questi motivi, il reclamo è irricevibile. Ciò fa decadere anche l’effetto sospensivo al gravame, concesso con decreto del 20.4.2012.\n3.3.1.\nRE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria in relazione al gravame presentato a questa Corte.\n"}