{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-139_2012-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110917&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5096d0ffb4443df5491e3f3269b2ee65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:20", "Checksum": "c0fa3209ef16ebf89e057542f58f9cda", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.139\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. terzo quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 29.03./06.04.2012 presentata da\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti di un incarto penale nel frattempo archiviato; |\npremesso che la richiesta datata 29.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 30.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita Lanzillo – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 5/6.04.2012, senza formulare osservazioni in merito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche il __________, verso le ore __________, a __________, presso il suo appartamento, è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (__________) (inc. MP __________ – NLP __________);\nche a seguito di quanto accaduto, l’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha in particolare ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso;\nche il 10.10.2010 è stato allestito il relativo rapporto (ricevuto dal Ministero pubblico il 9.11.2010) e il 26.04.2011 il rapporto definitivo (ricevuto dal Ministero pubblico il 4.05.2011), in base ai quali l’incarto penale è stato archiviato (inc. MP __________ – NLP __________);\nche con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 (__________) chiede di poter esaminare il surriferito incarto penale;\nche a suffragio della sua richiesta precisa in particolare che ┼__________ è stata una sua amica e una persona molto importante nella sua vita e che vorrebbe esaminare l’incarto penale inerente a quest’ultima \"(…) per poter finalmente chiudere definitivamente questo percorso doloroso e mettere il cuore in pace\", allegando parimenti una procura sottoscritta dalla madre della defunta, mediante la quale lo autorizza a visionare e, se del caso, a fotocopiare gli atti dell’incarto penale inerente al decesso di sua figlia (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a);\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nella fattispecie in esame – stante i motivi apportati dall’istante nella sua richiesta e considerato inoltre che egli era presente al momento del ritrovamento di ┼__________ ed è stato interrogato in merito in qualità di teste dalla polizia (cfr., al proposito, rapporto di costatazione 2.12.2010, AI 8) – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad esaminare gli atti dell’incarto penale MP __________ – NLP __________, poiché è stato indubbiamente toccato personalmente da quanto accaduto;\nche a ciò aggiungasi che la madre della vittima ha dato il suo consenso affinché IS 1 possa visionare ed eventualmente fotocopiare gli atti dell’incarto penale inerente alla di lei figlia;\nche di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare e, se del caso, a fotocopiare, presso il Ministero pubblico di __________, l’incarto penale MP __________ – NLP __________ inerente a ┼__________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, compatibilmente con i suoi impegni;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;\nche stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nper conoscenza:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}