Per tutto quanto visto sopra, sia dall'esame delle singole censure sia da una valutazione d'insieme delle stesse, non si riscontrano motivi atti a far suscitare, dal profilo oggettivo, sospetti di prevenzione e parzialità. Pertanto l'istanza di ricusazione del procuratore pubblico non può trovare accoglimento. La tassa di giustizia e le spese, peraltro contenute vista la delicatezza umana del caso, vengono caricate alla parte istante, soccombente (art. 59 cpv. 4 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 6, 16, 56 ss. CPP, 62 cpv. 2 LOG, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. L'istanza di ricusazione è respinta.