2.7. Nel caso in esame, l’argomento addotto a fondamento della ricusazione è l’offesa subita dall’istante, per alcune domande formulate risentite come altamente lesive della propria sfera privata e intima. Si tratta invero di sentimenti soggettivi, che come tali non sono sufficienti a fondare un dubbio legittimo sull’operato del procuratore pubblico coinvolto. Come ricordato, il sospetto di parzialità e il rischio di prevenzione non devono essere valutati in funzione dei sentimenti personali di una parte bensì devono fondarsi su criteri oggettivi (DTF 127 I 196 consid. 2; F. RIKLIN, StPO Kommentar, art. 56 CPP n. 4).