2.6. Per costante prassi del Tribunale federale eventuali errori di procedura o di apprezzamento commessi da chi opera in seno ad un'autorità penale non fondano per sé stessi una sua prevenzione e devono essere constatati e corretti seguendo il normale corso d'impugnazione previsto dalla legge; non compete al giudice della ricusazione esaminare la conduzione del procedimento alla stregua di un organo di sorveglianza. Nemmeno la procedura di ricusazione è stata prevista quale sostituto dell'appello o degli altri rimedi di diritto.