Se il pubblico ministero, violando l'obbligo previsto dall'art. 6 cpv. 1 CPP, ha condotto un'istruttoria a senso unico, l'impianto si sgretola (Commentario CPP - P. BERNASCONI, art. 6 CPP n. 10). Con la promozione dell'accusa la posizione del procuratore pubblico cambia, segnatamente per rapporto all'imputato. Egli non ha più la direzione del procedimento - nemmeno la facoltà di ordinare ulteriori atti istruttori per rapporto alle fattispecie divenute oggetto dell'atto d'accusa o di ordinare misure coercitive - e, conformemente all'art. 104 cpv. 1 lit. c CPP, diventa parte al dibattimento ("Hauptverhandlung") così come nella procedura di ricorso ("Rechtsmittelverfahren").