1, 341 cpv. 2 CPP) e di presentare istanze probatorie a vari stadi del procedimento penale (art. 107 cpv. 1 lit. e, 318 cpv. 1, 331 cpv. 2, 345, 349, 389 cpv. 3 CPP). Il correttivo più efficace, in realtà, è costituito dal verdetto, ossia dal momento, in termini temporali, più prossimo alla verità materiale, quando viene pronunciato il giudizio fondandosi sul quadro probatorio più completo possibile. Infatti, è al più tardi quello il momento processuale della verifica della solidità dell'impianto probatorio accusatorio. Se il pubblico ministero, violando l'obbligo previsto dall'art. 6 cpv.