Il cpv. 2 dell'art. 16 CPP elenca inoltre le tre funzioni nell'ambito delle quali il pubblico ministero assolve il suddetto compito, ossia: dirigere la procedura preliminare, condurre l'istruzione e, se del caso, promuovere e sostenere l'accusa (Messaggio 21.12.2005, FF 2006 p.1042-1043). Nel corso del procedimento penale il pubblico ministero cambia la propria funzione. Nella procedura preliminare - di cui egli รจ interamente responsabile -, ovverossia durante la procedura investigativa della polizia e l'istruzione, il pubblico ministero dirige il procedimento ed interviene in posizione sovrana rispetto all'imputato.